Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti i contribuenti che ne fanno richiesta per versamenti effettuati non dovuti ,comprovati da idonea documentazione
Descrizione
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Ai sensi dell’art.1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, l’imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con l’imposta dovuta.
La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione.
Non è richiesta tale comunicazione nel caso in cui la compensazione del credito avvenga tra imposte relative al medesimo anno fiscale.
Come fare
L’istanza di rimborso - compensazione, in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l'indicazione dell'importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Cosa serve
Documento di identità - copia pagamenti effettuati - coordinate bancarie
Cosa si ottiene
Rimborso e/o compensazione degli importi versati e non dovuti
Tempi e scadenze
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione.
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Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2024, 14:55